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[1]L'azienda del Demanio forestale di Stato versera' annualmente al tesoro la somma di L. 163.260, quale contributo gia' stanziato in bilancio per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali degli agenti forestali.
[2]A beneficio del tesoro sono devoluti i crediti eventuali degli agenti ex-provinciali verso le rispettive Provincie o Casse pensioni istituite da appositi regolamenti.
[3]Tali proventi saranno introitati in conto entrate del tesoro al capitolo «Ritenute sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni».
Testo in vigore dal 10 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
