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Il trattamento di pensione per le sottoindicate categorie di agenti forestali e' regolato secondo il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, che stabilisce il trattamento di pensione degli impiegati dello Stato, rimanendo abrogate dal 1° gennaio 1921, le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1912, n. 134;
- a)agenti forestali ex-provinciali avocati allo Stato ed ex agenti di vigilanza del bacino del Sele, iscritti alla Cassa nazionale di assicurazioni sociali per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, rispettivamente dal giorno della loro assunzione al servizio delle Provincie e del Ministero dei lavori pubblici;
- b)agenti forestali ex-provinciali avocati allo Stato, non iscritti alla Cassa nazionale suddetta per effetto dell'art. 6 della legge 3 marzo 1912, n. 134, dal giorno della loro assunzione al servizio delle Provincie;
- c)agenti forestali ex custodi demaniali avocati allo Stato e non iscritti alla Cassa nazionale per effetto dell'art. 6 della legge su rammentata, con decorrenza dal giorno della loro assunzione in servizio del Ministero delle finanze con nomina provvisoria;
- d)agenti forestali ex custodi demaniali, nominati sorveglianti forestali governativi nel 1909, dal giorno della loro assunzione in servizio del Ministero delle finanze con nomina provvisoria;
- e)agenti arruolati nel corpo Reale delle foreste successivamente all'avocazione degli agenti provinciali.
Testo in vigore dal 10 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
