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[1]Il trattamento di pensione agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, assunti in servizio posteriormente al 15 luglio 1906, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b dell'art. 154 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dalla legge 15 luglio 1906, n. 360, sara' regolato dal medesimo testo unico, fino a tanto che non si sara' provveduto all'iscrizione degli operai medesimi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai, a mente dell'art. 4 dell'anzidetta legge, n. 360 del 1906.

[2]Le disposizioni del citato testo unico saranno altresi' applicate alle famiglie degli operai che si trovino nelle condizioni sovraindicate.

Testo in vigore dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;706~art1 · fonte del testo

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