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[1]Per l'esecuzione della presente legge e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90 milioni.
[2]La detta somma sara', con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 e successivi in relazione ai bisogni presumibili per ogni esercizio.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 11 agosto 1921.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Bonomi - Gasparotto - Da Nava - Girardini - Micheli - Belotti - Bergamasco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Testo in vigore dal 20 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
