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[1]Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del R. esercito e della R. marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.
[2]I trasporti dall'estero saranno subordinati agli accordi da convenirsi cogli altri Stati.
[3]Il provvedimento e' esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio gia' dichiarato zona di guerra.
Testo in vigore dal 20 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
