Art. 89 (Regolamento)
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[1]Le mercatanzie saranno deposte nei magazzini speciali, e perfettamente asciutti; saranno esposte alla libera circolazione dell'aria, e smosse di tempo in tempo.
[2]Le balle ed i colli saranno aperti onde l'aria possa penetrarvi.
[3]Questa ventilazione sara' continuata per tutto il tempo della quarantena.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
