Art. 7 (Regolamento)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ogni bastimento, pria d'essere caricato, dovra' visitarsi da un delegato dell'autorita' sanitaria, e sottoporsi ove sia d'uopo alle misure igieniche giudicate necessarie.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
