Art. 52 (Regolamento)
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[1]La quarantena d'osservazione si limitera' a tenere in osservazione, durante un tempo determinato, il bastimento, l'equipaggio ed i passaggeri, e non richiedera' punto lo scaricamento delle mercatanzie in lazzaretto.
[2]Essa avra' luogo, per le persone, a bordo della nave, o nel lazzaretto, ad arbitrio dei quarantenari.
[3]Nel corso della stessa, il bastimento, tenuto in disparte, e sorvegliato dalle guardie sanitarie in numero sufficiente, sara' sommesso semplicemente, per misure d'igiene, ad una ventilazione convenevole, alle lavature, ed alle misure generali di nettezza.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
