Art. 51 (Regolamento)
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[1]La quarantena d'osservazione datera' per le navi e per tutto quello che ritrovasi a bordo dall'istante in cui una guardia di sanita' sara' posta a bordo ed in cui avranno principio le misure di ventilazione e di purificazione.
[2]La quarantena di rigore datera' pei bastimenti, per le persone e per le cose esistenti a bordo dal momento in cui le mercatanzie soggette allo sbarco saranno state disbarcate; per le mercatanzie gia' depositate in lazzaretto o in un luogo riservato, dal cominciamento delle purificazioni; pelle persone sbarcate, dal momento ch'entrano in lazzaretto.
[3]Una quarantena incominciata a bordo potra' essere continuata in lazzaretto.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
