Art. 5 (Regolamento)
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Le misure relative alla partenza comprenderanno: l'osservazione, la sorveglianza, e l'accertamento dello stato sanitario del paese; la verificazione, e l'accertamento dello stato igienico dei bastimenti che muovono da quello, del loro carico, dei viveri, e della salute dell'equipaggio; le informazioni, ov'e' d'uopo, della salute dei passeggieri, e finalmente le patenti di sanita', e tutto cio' che vi si rapporta.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
