Art. 4 (Regolamento)
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La peste, la febbre gialla, ed il colera, essendo, secondo la Convenzione, le sole malattie, per cui le provenienze da quei luoghi vanno sottoposte alle misure generali, ed alla quarantena, le precauzioni prese per le altre malattie, qualunque esse siano, non s'applicheranno mai che ai soli bastimenti sospetti o attaccati da malattie.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
