Art. 36 (Regolamento)
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[1]In caso di morte avvenuta in mare, in conseguenza di malattia di carattere sospetto, le robbe d'uso e da letto che si fossero usate dall'ammalato nel corso della malattia saranno bruciate, se la nave e' ancorata, e, s'e' in corso, saranno gettate in mare, colle precauzioni necessarie perche' non possano venire a galla.
[2]Gli oggetti del medesimo genere di cui l'individuo defunto non avesse fatto uso, ma fossero stati a sua disposizione, saranno immediatamente spiegati all'aria o purificati in qualsiasi altro modo.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
