Art. 33 (Regolamento)
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[1]In mancanza di medici, le notizie relative alla sanita' saranno raccolte dal capitano o padrone ed inscritte dagli stessi sul loro libro di bordo.
[2]Sara' tenuta una nota esatta di tutte le comunicazioni sopraggiunte in mare, per esserne reso conto all'arrivo.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
