Art. 2 (Regolamento)
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Il diritto concesso ad ogni porto sano di premunirsi contro un bastimento sospetto o malato, potra' estendersi sino all'isolamento della nave, ed all'applicazione di quelle misure igieniche, che fossero dalle circostanze rese necessarie.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
