Art. 16 (Regolamento)
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Il numero dei passeggieri da imbarcarsi sulle navi a vela, o a vapore, la dimensione dei loro alloggi, e la qualita' delle provviste di bordo secondo la durata probabile del viaggio, si determineranno dai Regolamenti particolari dei diversi paesi segnatari della Convenzione del 19 dicembre.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
