Art. 12 (Regolamento)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se l'autorita' sanitaria lo giudichi necessario, non credendosi sufficientemente schiarita dal capitano, potra' procedere ad una nuova visita dopoche' la nave sara' caricata, affine d'assicurarsi se tutte le precauzioni sanitarie ed igieniche prescritte, sieno state osservate.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
