Art. 1 (Regolamento)
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[1]VERSIONE ITALIANA
[2]Regolamento sanitario internazionale
[3]Conformemente ai principii stabiliti nella Convenzione del 19 dicembre 1851, la Conferenza sanitaria internazionale ha adottato il seguente Regolamento generale da osservarsi in tutti i porti del Mediterraneo e del Mar Nero appartenenti alle Alte Parti contraenti, e da servire di base ai Regolamenti particolari di ciascun paese. Questi Regolamenti, dei quali i rispettivi Governi si comunicheranno il testo, saranno formulati in modo da portare nel servizio sanitario dei diversi paesi la piu' grande uniformita' possibile.
[4]Art. 1.
[5]Conformemente al primo articolo della Convenzione le misure di precauzione, che potranno prendersi sulle frontiere di terra saranno:
[6]L'isolamento;
[7]La formazione di cordoni sanitari;
[8]Lo stabilimento di lazzaretti permanenti, o temporanei pel compimento delle quarantene.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
