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[1]VERSIONE ITALIANA

[2]Regolamento sanitario internazionale

[3]Conformemente ai principii stabiliti nella Convenzione del 19 dicembre 1851, la Conferenza sanitaria internazionale ha adottato il seguente Regolamento generale da osservarsi in tutti i porti del Mediterraneo e del Mar Nero appartenenti alle Alte Parti contraenti, e da servire di base ai Regolamenti particolari di ciascun paese. Questi Regolamenti, dei quali i rispettivi Governi si comunicheranno il testo, saranno formulati in modo da portare nel servizio sanitario dei diversi paesi la piu' grande uniformita' possibile.

[4]Art. 1.

[5]Conformemente al primo articolo della Convenzione le misure di precauzione, che potranno prendersi sulle frontiere di terra saranno:

[6]L'isolamento;

[7]La formazione di cordoni sanitari;

[8]Lo stabilimento di lazzaretti permanenti, o temporanei pel compimento delle quarantene.

Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-06-30;64~regolamento-art1 · fonte del testo

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