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Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa sanitaria nel primo luogo d'approdo dello Stato. Quando dal luogo dove hanno approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del litorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
