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Sono esenti dal pagamento dei dritti sanitari:
- a)I bastimenti della marina militare di qualunque nazione;
- b)Le navi di rilascio anche ammesse a libera pratica, quando non facciano operazioni di commercio;
- c)I battelli da pesca anche procedenti dall'estero, e le navi che esercitano la navigazione tra un punto e l'altro dello Stato. Questi legni pero', dispensati dall'obbligo della patente, saranno muniti di un permesso sanitario di cabotaggio della durata di un anno, pel quale pagheranno una lira, se non maggiori di 10 tonnellate; centesimi 20 all'anno per tonnellata, se maggiori di quella portata.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
