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[1]I bastimenti, tanto nazionali che esteri, pagheranno ad ogni approdo nei porti, rade o spiagge dello Stato le seguenti tasse sanitarie:
[2]1.° Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica ed europea, l'Egitto, la Siria e le isole dell'Impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e cosi' pure quelle provenienti dai paesi al di la' del Capo di Buon Speranza, pagheranno per ogni tonnellata 40 centesimi;
[3]2.° Ogni altra nave a vela proveniente dall'estero paghera' per ogni tonnellata 20 centesimi;
[4]3.° I piroscafi provenienti da porti e litorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al n.° 1.° di questo articolo, pagheranno 5 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero;
[5]4.° I piroscafi potranno andare esenti dalla tassa, di cui al n.° 3.°, mediante il pagamento di 50 centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.
[6]Le tasse pagate a tenore del n.° 3.° non saranno computate in isconto della tassa annuale d'abbonamento.
[7]Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
