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[1]Sono Agenti di sanita' marittima in qualunque altro punto d'ancoraggio del litorale gli Amministratori di marina ed i Capitani di porto delegati dal Ministero.
[2]Negli scali o spiagge ove non esistessero Amministratori di marina, od Ufficiali di porto, puo' essere delegato come Agente di sanita' un Impiegato delle Regie Dogane.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
