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E' abolita la tassa a carico dei bastimenti sottoposti a quarantena, quella per alloggio ed uso di suppellettili nei lazzaretti, quella sopra le mercanzie deposte e disinfettate nei lazzaretti od altri stabilimenti quarantenari, ed ogni altra tassa, dritto o provento, che sotto qualsiasi denominazione sono ora percepiti a titolo sanitario, tanto a favore dell'Erario, che dei pubblici Funzionari.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
