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[1]Per l'attuazione delle opere contemplate dal precedente articolo primo e' concessa al comune di Napoli la facolta' di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere medesime, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Con regolamento speciale da proporsi dall'Amministrazione comunale, e da approvarsi con R. decreto saranno determinate le norme per l'applicazione del detto contributo.
Testo in vigore dal 9 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
