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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Per stabilire l'anzianita' di servizio degli attuali applicati del registro e degli attuali applicati delle ipoteche ai soli effetti del collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi di cui alle tabelle O e P approvate con Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2065, il servizio prestato in qualita' di commesso e' computato per intero dal 1° gennaio 1909 e pel periodo anteriore e' valutato a norma dell'art. 21 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 11 agosto 1921.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]De Nava - Soleri.
[11]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Testo in vigore dal 18 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
