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[1]Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, e' autorizzata la spesa di L. 6,000,000, restando cosi' aumentata della stessa somma l'assegnazione di cui alla lettera b) dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.
[2]Sono diminuite, di L. 2.000.000 ciascuna, le maggiori assegnazioni di cui alle lettere c), e) e z-19) dello stesso articolo del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1918, n. 150.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 aprile 1921.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Peano - Bonomi.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 27 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
