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[1]Per regolare le modalita' dell'indicato concorso dello Stato, il Governo del Re e' autorizzato a stipulare con le Societa' suddette separate Convenzioni, da approvarsi con decreto Reale.
[2]Col suddetto decreto sara' provveduto eziandio alla pubblicazione delle tabelle organiche e dei Regolamenti pel personale ferroviario.
Testo in vigore dal 22 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
