Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1896 al 19 luglio 1911. Leggi il testo vigente →
Sopra ricorso degli interessati le disposizioni dello articolo 6 si applicano alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle leggi precedenti.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1896 al 19 luglio 1911
