Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1896 al 19 luglio 1911. Leggi il testo vigente →
[1]L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere avuto il Regio assentimento, come e' stabilito negli articoli 1 e 2, sara' revocato dall'impiego a termini della legge sullo stato degli ufficiali del 25 maggio 1852.
[2]In questo caso la revocazione avra' luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma in seguito a dichiarazione del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge.
[3]Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, puo' contrarre matrimonio senza avere ottenuto il Regio assentimento, salvo i casi d'impedimenti contemplati dal Codice civile.
[4]Se pero' il coniuge giudicato in extremis sopravvivesse, o muoia la moglie lasciando superstiti maschi in eta' minore, o femmine in eta' minore non maritate, l'ufficiale dovra' nel termine di un anno dalla celebrazione del matrimonio adempiere alle prescrizioni degli articoli 1 e 2, trascorso il qual tempo incorrera' nella revocazione dell'impiego siccome e' prescritto dai due comma precedenti.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1896 al 19 luglio 1911
