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[1]La idoneita' e la validita' della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarate dal Tribunale Supremo di Guerra e Marina sopra ricorso dell'ufficiale sentito l'avvocato generale militare.

[2]Lo stesso Tribunale e' competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilita' della rendita a norma dell'articolo 6.

[3]Per ogni altro provvedimento sono competenti i Tribunali ordinari.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1896 al 19 luglio 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1896-12-24;554~art7 · fonte del testo

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