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La rendita, ancorche' sia costituita con la dote della futura sposa, non puo' essere alienata, ne' in tutto ne' in parte, nonostante il disposto degli articoli 1404, 1405 del Codice civile, e le annualita' non possono cedersi ne' pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1896 al 19 luglio 1911
