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[1]La condizione del limite d'eta' di cui all'art. 1 non e' applicabile agli ufficiali, i quali alla data della presente legge abbiano gia' chiesto il Regio assentimento per contrarre matrimonio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 giugno 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Spingardi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
