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[1]Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, puo' contrarre matrimonio senza avere ottenuto il Regio assentimento, salvo i casi di impedimento contemplati dal Codice civile.
[2]Ove il coniuge giudicato in extremis sopravviva, l'ufficiale che non ottenga entro sei mesi dalla celebrazione del matrimonio il Regio assentimento, incorrera' nella dispensa dal servizio attivo a norma dell'art. 2.
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
