Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, puo' contrarre matrimonio senza avere ottenuto il Regio assentimento, salvo i casi di impedimento contemplati dal Codice civile.

[2]Ove il coniuge giudicato in extremis sopravviva, l'ufficiale che non ottenga entro sei mesi dalla celebrazione del matrimonio il Regio assentimento, incorrera' nella dispensa dal servizio attivo a norma dell'art. 2.

Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-25;617~art3 · fonte del testo

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