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[1]L'ufficiale che contrae matrimonio senza aver avuto il Regio assentimento e' dispensato dal servizio attivo permanente.
[2]La dispensa ha luogo in seguito a dichiarazione del tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione della presente legge.
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
