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[1]A garanzia dell'acquirente, e' in sua facolta' di prelevare, in contraddittorio, al momento della consegna, un campione delle viti acquistate.
[2]Il campione non potra' superare cinque viti per ogni qualita'. Se trattasi di viti bimembri, il numero potra' essere raddoppiato.
[3]Con decreto Ministeriale saranno indicate le istituzioni autorizzate a ricevere l'incarico della coltivazione dei campioni ond'e' parola, per poter stabilire la qualita' dei porta-innesti e delle marze.
[4]La indicazione delle qualita' delle viti di cui al precedente capoverso, fatta dalla istituzione che ebbe a coltivare il campione, e' definitiva e non puo' essere sottoposta al giudizio del magistrato.
[5]Le spese inerenti alla coltivazione dei campioni sono a carico degli interessati, e potranno, in caso di disaccordo, essere determinate dal Ministero per l'agricoltura.
Testo in vigore dal 7 ottobre 1920 al 22 dicembre 2008
