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[1]Nessuna vendita puo' essere fatta senza che sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore, dalla quale dovra' risultare il numero delle talee e delle barbatelle vendute e la qualita' dei vitigni a cui si riferiscono.
[2]Per le barbetelle bimembri, oltre le indicazioni suddette relative al soggetto, dovra' essere specificata anche la varieta' della marza.
[3]Ogni produttore deve tener copia di tali dichiarazioni, mediante il registro copia-lettere.
Testo in vigore dal 7 ottobre 1920 al 22 dicembre 2008
