Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 ottobre 1920 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Nessuna vendita puo' essere fatta senza che sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore, dalla quale dovra' risultare il numero delle talee e delle barbatelle vendute e la qualita' dei vitigni a cui si riferiscono.

[2]Per le barbetelle bimembri, oltre le indicazioni suddette relative al soggetto, dovra' essere specificata anche la varieta' della marza.

[3]Ogni produttore deve tener copia di tali dichiarazioni, mediante il registro copia-lettere.

Testo in vigore dal 7 ottobre 1920 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1363~art3 · fonte del testo

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