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[1]Chiunque intenda produrre o commerciare talee, barbatelle selvatiche e innestate di viti americane, deve farne speciale denunzia agli Istituti che saranno indicati dal ministro per l'agricoltura con apposito decreto.
[2]La denuncia e' obbligatoria anche per coloro che, alla data della presente legge, esercitano gia' l'industria della produzione delle viti americane.
Testo in vigore dal 7 ottobre 1920 al 22 dicembre 2008
