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[1]L'importo dei mandati emessi sul capitolo istituito a' termini dell'articolo primo, dovra' essere versato in un conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria generale del Regno.

[2]Sul conto corrente il Ministero della Guerra potra' emettere ordini di pagamento fino al limite della somma disponibile per provvedere alle anticipazioni di assegni dovuti ai Corpi ed occorrenti pel servizio delle loro masse interne.

[3]Gli ordini dovranno essere ammessi a pagamento dal Direttore generale del Tesoro, e contenere l'indicazione della causale della spesa.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-12-19;511~art4 · fonte del testo

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