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[1]Sei mesi avanti la scadenza del primo quinquennio ogni Comune puo' ricorrere alla Commissione costituita come all'art. 4, quando ritenga di poter dimostrare che il canone e' superiore ai nove decimi del reddito medio dei dazi governativi conseguito nei precedenti quattro anni.
[2]La risoluzione dei ricorsi ha luogo nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti articoli.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
