Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione provinciale non piu' tardi della fine del mese di settembre 1905, pubblica l'elenco riveduto dei canoni assegnati ai Comuni della Provincia, lo notifica a ciascun Comune e lo trasmette alla Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze, ai sensi del precedente art. 2.
[2]I Comuni possono, nei venti giorni da quello della notificazione, far giungere alla Commissione centrale le loro osservazioni.
[3]La Commissione centrale rivede l'operato delle Commissioni provinciali, valendosi all'uopo degli stessi mezzi consentiti dall'articolo precedente e dichiara definitivi i canoni per tutti i Comuni del Regno.
[4]L' elenco dei detti canoni e' approvato con decreto Reale, anche separatamente per ciascuna Provincia.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
