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I Comuni che intendono ottenere la revisione del canone in corso debbono far pervenire la relativa istanza, entro il 15 di agosto 1905, alla Commissione provinciale istituita a' sensi dell'art. 19 dell'allegato A alla legga 23 gennaio 1902, n. 25. L'istanza deve essere corredata dalle statistiche dei consumi avvenuti nel Comune nel triennio 1901-903, dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti l'esattezza delle dette statistiche.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
