Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di reiterati abusi nella percezione dei dazi, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, e dopo l'applicazione del provvedimento previsto nel 1° comma dell'art. 11 della legge 14 luglio 1898, n. 302, puo' dichiarare la decadenza dell'appaltatore.
[2]Contro il decreto del prefetto e' ammesso il ricorso al ministro delle finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
