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[1]Nel mese di luglio dell'anno 1905 la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 20 dell'allegato 4 alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, deve:
- a)determinare i canoni da pagarsi dai Comuni chiusi che abbiano fatto passaggio alla categoria dei Comuni aperti posteriormente al 1° gennaio 1896;
- b)stabiliti i canoni da attribuirsi ai Comuni che per effetto di diminuzione di popolazione, constatata dal censimento eseguito il 10 febbraio 1901, devono far passaggio ad una classe inferiore;
- c)determinare i canoni da assegnarsi ai Comuni di nuova istituzione o pei quali siavi stata modificazione nella circoscrizione territoriale a partire dal 1° gennaio 1901;
- d)riconoscere quali siano i Comuni gravati di un canone inferiore al terzo dell'ammontare medio dei dazi governativi nel triennio 1901-903, ed elevarlo a quel limite.
[2]Per i Comuni chiusi che abbiano ottenuto il cambio di categoria posteriormente alla promulgazione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, la riduzione di canone concessa a termini della lettera a) del presente articolo e' compensata con equivalente diminuzione della quota di sussidio liquidata a norma della detta legge.
[3]I canoni fissati dalla Commissione centrale secondo le disposizioni del presente articolo, sono notificati ai Comuni interessati e sono soggetti alla revisione prevista negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
