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[1]I Comuni possono assumere la gestione diretta dei dazi senza bisogno di autorizzazione od approvazione del prefetto.
[2]Essi debbono pero' compilare lo speciale regolamento prescritto dall'art. 173, testo unico 4 maggio 1898, della legge comunale e provinciale, determinando particolarmente:
- a)le attribuzioni e le responsabilita' dei singoli impiegati ed agenti;
- b)l'epoca e le modalita' dei versamenti delle somme riscosse;
- c)le verifiche alle casse, il controllo sulle riscossioni e su tutte le altre operazioni dell'azienda daziaria;
- d)la tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti;
- e)il rendimento dei conti relativi agli introiti, ai registri ed altri stampati, al patrimonio mobile e i documenti giustificativi da porsi a corredo dei detti conti.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
