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[1]Nel decennio 1906-1915 i Comuni chiusi possono assumere la riscossione dei dazi nei Comuni aperti contermini, anche limitatamente ad una o piu' frazioni contermini, con l'obbligo di corrispondere allo Stato, in tutto o in parte, il canone dovuto dai Comuni aggregati.
[2]All'uopo devono entro il 15 agosto 1905 presentare istanza al Ministro delle finanze, il quale decide, sentiti i Consigli comunali interessati, la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale di cui all'art. 2. Contro questa decisione non e' ammesso alcun ricorso in via giudiziaria od amministrativa.
[3]L'aggregazione disposta ai sensi del presente articolo cessa col passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549
1Il Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che sono prorogate sino al 31 dicembre 1916 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che la presente modifica avra' applicazione a partire dal 1 gennaio 1916.
Testo in vigore dal 19 novembre 1915 al 1 gennaio 1918
