Art. 2
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Le somme prelevate, nei sensi del precedente articolo, costituiranno un debito della Cassa di soccorso, che essa restituira' accresciuto dall'interesse 4 per cento netto, all'atto del riparto definitivo da eseguirsi ai termini della citata legge 29 marzo 1900, e, in caso d'insufficienza della somma ripartita, si provvedera' a carico dell'ente che deve rispondere del disavanzo prodottosi nella Cassa medesima.
Testo in vigore dal 9 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
