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Par la riparazione o ricostruzione delle opere pubbliche delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi di scolo, di bonifica e di opere idrauliche danneggiate dalle inondazioni del 1° semestre 1905 avranno applicazione le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, agli effetti dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674.
Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
