Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La reintegrazione alle varie opere delle somme stornate coi precedenti articoli 2 e 3 sara' fatta nel modo indicato nella tabella C annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
