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[1]Le Casse di risparmio, le Banche popolari, le Casse rurali e gli altri Istituti di credito e di previdenza potranno concedere mutui agrari, a titolo di credito personale, ai piu' bisognosi tra i danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dagli uragani del 23 e del 25 giugno 1905 anche se tali operazioni non fossero comprese negli statuti loro.

[2]Ciascuno dei detti mutui non potra' superare la somma di L. 2000, e dovra' restituirsi nel periodo di 10 anni.

[3]Tali mutui saranno concessi su proposta delle rispettive amministrazioni provinciali, e, occorrendo, con garanzia delle Provincie stesse.

[4]La concessione dei mutui non potra' oltrepassare, complessivamente, la somma di due milioni di lire, e sara' ripartita fra le varie Provincie, con decreto Reale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12.

[5]Lo Stato concorrera' per un terzo nel pagamento degli interessi, sempre quando il saggio relativo non superi il 5 per cento. A tale effetto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sara' iscritta la somma di L. 30,000.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a Racconigi, addi' 13 luglio 1905.

[8]VITTORIO EMANUELE.

[9]A. Fortis. A. Majorana. Carcano. Carlo Ferraris. Rava.

[10]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

[11]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/07/1905, n. 177 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-07-13;400~art21 · fonte del testo

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