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[1]Alle Provincie e ai Comuni che accorderanno la sospensione delle sovrimposte ai termini del precedente articolo, la Cassa depositi e prestiti potra' concedere mutui fino alla concorrenza delle sovrimposte sospese.
[2]Tali mutui saranno garantiti da delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni suddetti sulle 60 rate bimestrali destinate al pagamento delle sovrimposte sospese e, per la differenza, sulle rate delle sovrimposte normali.
[3]Al pagamento degli interessi lo Stato contribuira' in ragione di un terzo, al quale intento sara' inscritta la somma occorrente nel bilancio di agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 17 luglio 1906
