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La sospensione della riscossione dell'imposta erariale, di cui alla prima parte dell'art. 15, e' estesa a favore dei danneggiati dagli uragani del 23 e del 25 giugno Le Provincie e i Comuni potranno pure consentire, a favore di quei danneggiati, la sospensione della riscossione della rispettiva sovrimposta per un intiero anno, ripartendola in 60 eguali rate bimestrali, da riscuotersi con quelle che andranno a scadere nel decennio successivo.
Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
